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OIDEC Italia ODV ETS

Statuto

Dell'Associazione OIDEC Italia OdV - ETS

con sede in Lecce (LE)

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Lecce, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "OIDEC ITALIA ODV - ETS" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'associazione "OIDEC ITALIA ODV-ETS", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

  • servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 14l, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente| arti colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
Articolo 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, e precisamente ivi comprese:

  • nei paesi in via di sviluppo, realizzazione, ristrutturazione, organizzazione ed implementazione di opere di edilizia, ivi compresi ospedali, scuole, centri sportivi, case di riposo ed orfanotrofi:
  • contribuire alla realizzazione ed organizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali e sportive di ogni opera atta al miglioramento delle condizioni di vita dei popoli.
Articolo 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consigli Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Articolo 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Articolo 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l' aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concorda te.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, di versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per morte;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte;
  • per esclusione;
  • perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 12 - Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Articolo 13 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in formati delle iniziative che vengono di volta in volta intra prese dall'associazione.

Articolo 14 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o  avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Articolo 15 - Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l'Organo di controllo, laddove eletto;
  • il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione,

Articolo 16 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca

  • almeno una volta all'anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 17

L'Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea

Articolo 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti:
  • delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
  • delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;-
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione la scissione dell'associazione;
  • discute decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell' associato che partecipa vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da componenti eletti dall'Assemblea. I primi 5 componenti sono nominati alla stesura dell'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro (4) anni e i suoi componenti. sono rieleggibili

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisi che associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine comunque riguardanti le persone.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente;
  • elegge tra i propri componenti il vice presidente vicario e vice presidente delegato al Terzo Settore;
  • elegge il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  • predispone e propone all'Assemblea il programma/annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Articolo 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 26 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri soci con procura generale o speciale. In caso di assenza impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario, può essere nominato dal consiglio direttivo un secondo Vice Presidente con delega al mondo del Terzo Settore.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personal mente il Presidente.

Articolo 27 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l' incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo

Articolo 28 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 29 - L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 30 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo, contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art 31: D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore, legale dei conti o una Società di revisione legale nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 31 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendicon to gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  • quote associative degli aderenti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali produttive marginali;
  • ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 33

Il patrimonio iniziale dell'associazione ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni:
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Articolo 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il consegui mento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 35 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali

  • libro degli associati
  • registro dei volontari
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Articolo 36 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 37 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 38 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 39 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Maaike JANSEN, Ferdinando NEGRONI, MORRICONI Massimiliano, Fabio ROSSI, ZANZARELLA Valentino, SABATO Orlando, Alessandro Perrone Notaio.

Lecce 27 maggio 2022

Oidec Italia Odv ETS
Uno con l'altroe uno per l'altro
Passo dopo passo per un futuro migliore
  • OIDEC Italia OdV ETS
  • Vicolo Fornace, 29
    Località Granzette
    45100 Rovigo (RO)

  • PI/CF 05229260756 RUNTS n° 33471
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